Cass. civile, sez. II del 2014 numero 8611 (11/04/2014)




È legittima la sanzione disciplinare inflitta al notaio per aver rogato atti di compravendita immobiliare nei quali è stata omessa sia la dichiarazione degli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali, menzione prevista a pena di nullità dell’atto dall’art. 29, comma I bis. della l. n. 52/1985, comma aggiunto dalla l. n. 122/10, sia la dichiarazione di conformità a firma del tecnico abilitato, dovendosi ricordare che detti incombenti sono previsti a pena di nullità assoluta.
La vendita immobiliare priva della dichiarazione di coerenza dei dati catastali non soddisfa infatti la ratio pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale ed è affetta da nullità assoluta, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio rogante.

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