Cass. civile, sez. II del 2014 numero 8606 (11/04/2014)




Deve ritenersi operante la presunzione legale di comunione sulle aree del complesso residenziale come cortile e posti auto laddove si è formato un vero e proprio condominio in seguito alle alienazioni di varie unità immobiliari da parte dell’originario unico proprietario, dovendosi inoltre ritenere che il regolamento di condominio predisposto dall’originario unico proprietario dell’edificio, è vincolante, purché richiamato e approvato nei singoli atti di acquisto sì da far parte per relationem del loro contenuto, solo per coloro a che successivamente acquistino le singole unità immobiliari, ma non per coloro che abbiano acquistato le unità immobiliari prima della predisposizione del regolamento stesso, ancorché nell’atto di acquisto sia posto a loro carico l’obbligo di rispettare il regolamento da «redigersi» in futuro, mancando uno schema definito, suscettibile di essere compreso per comune volontà delle parti nell’oggetto di negozio. In questa ultima ipotesi, il regolamento può vincolare l’acquirente solo se, successivamente alla sua redazione, quest’ultimo vi presti adesione. Quanto alla nullità per indeterminatezza del mandato, essa risulta correttamente affermata, posto che la scelta era riservata, senza alcun criterio predeterminato, al venditore- mandatario.

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