Cass. civile, sez. II del 2014 numero 8427 (10/04/2014)




L'uso parziale della servitù, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione.

Qualora l’uso del passo pedonale, su area prossima o parzialmente coincidente con quella gravata dal diritto di transito pattiziamente costituito, rimanga incontestato è corretto ritenere che sia stata in questo modo conservata la servitù carrabile a favore del fondo dominante, sul tracciato che è stato doverosamente individuato sulla base dell’indagine tecnica disposta e acquisita.

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