Cass. civile, sez. II del 2014 numero 26616 (17/12/2014)



Il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c., nel caso di uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, potendo, pertanto, essere derogato in base a valutazioni prettamente discrezionali che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.

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