Cass. civile, sez. II del 2014 numero 21838 (15/10/2014)



La regolare continuità delle girate, ancorché costituisca, unitamente al possesso dell'assegno, uno degli elementi della fattispecie che legittima il portatore a richiederne il pagamento, senza che la banca, presso cui sussista la relativa provvista, possa rifiutare l'adempimento, non comporta che, ove manchi tale requisito, la banca, pur legittimata a rifiutare l'adempimento, sia dispensata dall'obbligo di far levare il protesto a tutela delle ragioni del portatore, non spettando alla stessa il compito di risolvere eventuali contestazioni in ordine alla legittimazione di quest'ultimo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2014 numero 21838 (15/10/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti