Cass. civile, sez. II del 2014 numero 21681 (14/10/2014)



Deve essere qualificata come domanda di risoluzione per inadempimento e non di annullamento per errore vizio del consenso la domanda del promissario acquirente laddove il promittente venditore abbia garantito, poi smentito dai fatti, la libertà da vincoli del cespite da compravendere, dovendosi osservare che egli non può valersi della disciplina relativa alla garanzia dei vizi della cosa venduta (art. 1490 c. c.) o di quella di cui all'art. 1497 c. c., relativa alla garanzia per mancanza di qualità della cosa venduta, le quali presuppongono la conclusione del contratto definitivo e sono estranee al contratto preliminare, che ha per oggetto non un “dare”, ma un “facere” (l'obbligo di concludere un contratto successivo e definitivo di compravendita), in ordine al quale quelle garanzie non trovano giustificazione. Per altro verso e osservare per altro verso che il promissario acquirente di un immobile gravato da pesi o vincoli, cui sia stato promesso il pieno, libero e pacifico acquisto del dominio sul bene, ben può avvalersi del disposto degli articoli 1481, 1482, comma I, e 1489, comma II, c.c., applicabili per analogia al preliminare di vendita, e così rifiutare il proprio consenso alla stipulazione del contratto definitivo fino a quando non gli sia stata fornita la dimostrazione della libertà del fondo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2014 numero 21681 (14/10/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti