Cass. civile, sez. II del 2014 numero 157 (08/01/2014)




Deve essere dichiarata la risoluzione per inadempimento del preliminare di compravendita immobiliare laddove il promittente non si accolla il mutuo come previsto dal contratto prima della stipulazione dell’atto notarile di compravendita, trattandosi dell’unica quota di prezza da corrispondere in denaro per la quale il promittente venditore ha rinunciato alla disponibilità del bene a fronte di un immediato incasso.

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