Cass. civile, sez. II del 2014 numero 14799 (30/06/2014)



Con il negozio indiretto le parti si propongono di pervenire ad una determinata finalità attraverso la combinazione di più atti, reali e non simulati, collegati insieme. In tal modo, attraverso tale collegamento le parti raggiungono in maniera indiretta la finalità perseguita, grazie al concorso delle varie forme giuridiche che, pur essendo tutte corrispondenti al vero e conformi alla dichiarata volontà dei contraenti, sortiscono ulteriore effetto diverso, corrispondente a quello voluto dalle parti.

Nel negotium mixtum cum donatione la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta; per il che la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per se stessa, un negotium mixtum cum donatione , essendo all'uopo altresì necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni ma anche che questa sia d'entità significativa, ed, inoltre, che la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto, abbia ciò non ostante voluto il trasferimento della proprietà e l'abbia voluto allo specifico fine d'arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo.

Per la validità della donazione, ai sensi dell'art. 48 della legge notarile, anche prima della modifica introdotta dalla l. n. 246/2005, è necessaria l'assistenza di due testimoni, alla mancanza dei quali non può supplire neanche la prestazione del giuramento decisorio.

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