Cass. civile, sez. II del 2014 numero 13223 (11/06/2014)




Deve escludersi il configurarsi di una preclusione della domanda risarcitoria in conseguenza della dichiarazione dell’acquirente di avere già riscontrato difetti in corso di costruzione e di accettare l’opera (nel suo complesso) laddove i vizi della costruzione nel suo complesso, tali da integrare la responsabilità ex art. 1669 c.c., sono risultati conoscibili solo con la relazione di un tecnico di parte: non è dunque rilevante che qualche singolo vizio dell’opera si fosse reso conoscibile anteriormente o che l’opera fosse stata accettata nello stato di fatto e di diritto, rilevando invece la consapevolezza, acquisita nel termini per l’esercizio dell’azione ex art. 1669 c.c., dei gravi difetti della costruzione nel suo complesso e tali da incidere in misura significativa sulla fruibilità della stessa.

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