Cass. civile, sez. II del 2013 numero 4274 (20/02/2013)



Ai sensi dell'art. 519 c.c., la rinunzia all'eredità deve essere fatta in forma solenne, con dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere, che non può essere sostituita dalla scrittura privata autenticata ed è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 c.c. rientra tra le previsioni legali di forma ad substantiam, di cui all'art. 1350, n. 13, c.c..

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