Cass. civile, sez. II del 2013 numero 27940 (13/12/2013)




In base all'art. 1102, comma I, c.c., l'uso della res comune da parte di ciascun partecipante non deve alterarne la destinazione, da intendersi in concreto in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali e non deve, altresì, impedire il concorrente uso dagli altri comunisti, secondo il loro diritto. Pertanto è illegittimo il parcheggio nel cortile di comproprietà se impedisce il passaggio nei vani di uno dei condomini: l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può essere ostacolato o reso incomodo dalla presenza di veicoli in sosta.

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