Cass. civile, sez. II del 2013 numero 25248 (08/11/2013)




In tema di revoca delle donazioni per ingratitudine, il diritto agli alimenti del donante è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità da parte del beneficiario di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi. Ne consegue che se la pensione riscossa dall’alimentando è sufficiente per le esigenze di vita quotidiane non ci sono spazi per la richiesta di alimenti il cui rifiuto, quindi, non può giustificare la revoca della donazione.

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