Cass. civile, sez. II del 2013 numero 24564 (31/10/2013)




In caso di preliminare di vendita nulla osta a che il creditore, dopo avere chiesto in giudizio l'adempimento della prestazione, possa, nel corso conseguire la manutenzione dal contratto, avvalersi della clausola risolutiva espressa, non essendovi alcuna ragione per negare lo ius variandi ammesso in generale dall'art. 1453, comma II, c. c.. Infatti, finché il contratto non sia risoluto (e ciò si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva), il creditore ha diritto di optare per l'adempimento: e questa sua richiesta, come non gli preclude la facoltà di agire giudizialmente in risoluzione costitutiva ex art. 1453 c.c., così non gli impedisce neppure la facoltà di instare per lo scioglimento del contratto in correlazione con la clausola risolutiva espressa, di cui intenda avvalersi.

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