Cass. civile, sez. II del 2013 numero 2220 (30/01/2013)




Le attività finanziarie non svolte nei confronti del pubblico e non esercitate in via prevalente non sono soggette ad alcuna riserva, ed è legittima la previsione delle stesse in qualità di attività strumentali nell'atto costitutivo di una qualsiasi società. Non è invece consentito che una qualsiasi società abbia per oggetto l'esercizio non prevalente di attività finanziaria nei confronti del pubblico, giacché la possibilità di prevedere la prevalenza o la non prevalenza dell'attività finanziaria è ammessa soltanto con riguardo ad attività svolte non nei confronti del pubblico. Da ciò discende la sospensione del notaio che costituisce una società con oggetto sociale illecito, ovvero ricomprendente, nello statuto di un'impresa priva dei requisiti, l'esercizio di attività finanziaria presso il pubblico.

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