Cass. civile, sez. II del 2013 numero 20703 (10/09/2013)




In tema di successione necessaria, secondo cui al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. I presupposti per l'attribuzione di tale diritto è quello che la casa e i mobili che la corredano devono potersi considerare come quella di abituale coabitazione: ciò significa che l'esigenza che quell'attribuzione intende garantire è il diritto all'abitazione, quale minimo, che il legislatore vuole assicurare al coniuge superstite in ragione di quella solidarietà coniugale che ha animato il rapporto tra i coniugi, un diritto questo (quello dell'abitazione) e una solidarietà coniugale garantiti anche dalla costituzione (artt. 47 e 2 Cost.) quali esigenze a garanzia di un pieno e integrale sviluppo della persona. Pertanto, si deve ritenere che quei diritti vanno posto a carico dell'intero patrimonio ereditario. Con la precisazione che nella successione legittima, non trovando applicazione gli istituti della riserva e della disponibile quei diritti vanno imputati all'asse ereditario e proporzionalmente sulle quote legittime degli eredi compreso il coniuge.

È nullo, per difetto di autografia, il testamento olografo allorché nel corpo della disposizione di ultima volontà, anche una sola parola sia di mano altrui o risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2013 numero 20703 (10/09/2013)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti