Cass. civile, sez. II del 2013 numero 19890 (29/08/2013)



In tema di vendita immobiliare a corpo, l'art. 1538, comma I, c. c., risponde alla necessità di ripristinare l'equilibrio delle prestazioni quale in concreto fissato dalle parti e, tuttavia, pregiudicato dalla sperequazione emersa dopo la stipula. Pertanto, la revisione del prezzo non deve seguire il criterio del valore di mercato (che si sovrapporrebbe all'equilibrio contrattuale raggiunto dai contraenti), né il criterio proporzionale secco (che cancellerebbe la volontà delle parti di vendere a corpo, anziché a misura), dovendosi applicare, invece, un criterio proporzionale corretto, che prescinda dall'esatta misurazione del bene, entro l'ambito per il quale è esclusa la revisione ex art. 1538 c.c..

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