Cass. civile, sez. II del 2013 numero 14438 (07/06/2013)




In materia di limitazioni legali della proprietà si rileva un’evoluzione della giurisprudenza per cui si è passati dall’affermazione che l’esenzione della servitù coattiva di passaggio sancita riguardo ai cortili si riferiva a tutte le ipotesi previste dall’art. 1051 c.c. e non soltanto all’ipotesi di ampliamento a quella che il principio di cui all’ultimo comma dell’art. 1051 c.c. si applica quando già esiste un accesso al fondo e si voglia rendere tale accesso praticabile anche con veicoli, ma non anche quando si è in presenza di fondi totalmente interclusi. Il più recente orientamento, infine, è nel senso che in materia di servitù di passaggio coattivo la disposizione dell’art. 1051, comma IV, c.c. - che esenta dall’assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche nell’ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un’ esenzione assoluta delle aree indicate bensì solo un criterio di scelta , ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.

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