Cass. civile, sez. II del 2013 numero 13011 (24/05/2013)




È legittima l’azione di revisione delle tabelle millesimali anche se avanzata dal singolo condomino: è irrilevante che l’approvazione sia avvenuta mediante la predisposizione da parte dell’unico originario proprietario e l’accettazione da parte dei successivi acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante accordo unanime di tutti i condomini, a esperire l’azione di revisione prevista dall’art. 69 disp. att. c.c. laddove essi intendano, come normalmente avviene, non già modificare la portata dei loro obblighi di partecipazione, ma determinarne quantitativamente la misura; ciò in quanto l’errore che giustifica la revisione non coincide in tal caso con l’errore quale vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 ss. c.c., ma si fonda sull’assunto della obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito, situazione emendabile con il rimedio previsto dall’art. 69 citato. Dunque, le tabelle, che hanno la funzione di stabilire i parametri degli obblighi di contribuzione dei singoli condomini alle spese, determinati sulla base di una valutazione tecnica delle singole quote di proprietà, trova il suo momento genetico non in un atto di natura negoziale, ma in un atto deliberativo dell’assemblea dei condomini, sottoposto alla maggioranza prescritta dall’art. 1136, comma II, c.c..

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