Cass. civile, sez. II del 2012 numero 8366 (25/05/2012)




La mancata indicazione, nel testamento pubblico, dell’ora della sottoscrizione dell’atto può dar luogo al suo annullamento, ai sensi dell’art. 606,comma II, c.c. L’ora della sottoscrizione è requisito formale richiesto dall’art. 603, comma III, c.c. oltre che dall’art. 51, n. 11 della legge notarile (L. n. 89/1913) per il testamento pubblico, che si configura nel nostro ordinamento quale negozio solenne, in cui il rigore formale è finalizzato a garantirne la genuinità, la serietà e la ponderatezza, data la sua importanza sul piano sociale. Ne consegue che non è consentito valutare come irrilevante, ai fini della validità dell’atto, la mancanza di uno o più degli elementi costitutivi normativamente previsti, ivi inclusa l’indicazione dell’orario, sovrapponendo al dato legislativo un criterio sostanzialistico inevitabilmente arbitrario.

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