Cass. civile, sez. II del 2012 numero 7180 (10/05/2012)




La pattuizione di una clausola penale non si sottrae alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l’inadempimento od il ritardo dell’adempimento dell’obbligazione, cui accede la detta clausola, sia determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Infatti, caratteristica essenziale della clausola penale è la sua connessione con l’inadempimento colpevole di una delle parti e, pertanto, essa non è configurabile allorché sia collegata all’avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata.

In tema di clausola penale, il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività, a norma dell'art. 1384 c.c., ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria.

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