Cass. civile, sez. II del 2012 numero 3473 (06/03/2012)



Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario proprietario ad altro soggetto. Può, infatti, escludersi che un bene possa rientrare nel novero di quelli comuni solo nel caso in cui nel primo atto di vendita esso sia stato riservato in proprietà esclusiva a uno solo dei contraenti. Deriva da quanto precede, altresì, che il titolo di proprietà esclusiva del bene, in capo al singolo condomino non può essere costituito da un atto successivo alla costituzione del condominio.

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