Cass. civile, sez. II del 2012 numero 23839 (21/12/2012)




In tema di servitù prediali, la nozione di utilitas del fondo dominante, di cui all'art. 1027 c.c., va commisurata alla limitazione del diritto di proprietà del fondo servente, quale esso risulta dal titolo, non coincidendo con qualsiasi vantaggio, anche di fatto, che possa trarne il titolare, ma solo con quello corrispondente al contenuto del peso imposto.

La servitù costituita per contratto non cessa di essere coattiva, come si desume dall'art. 1032, comma I, c.c., con conseguente operatività della corrispondente disciplina normativa, laddove risultino sussistenti le condizioni legali per ottenere detta costituzione, nonché l'intenzione delle parti di soddisfare l'esigenza tutelata dalla legge mediante assoggettamento del fondo servente.

L'art. 1055 c.c. condiziona il diritto all'indennità in favore del proprietario del fondo dominante, che abbia visto estinto il suo diritto di passaggio per effetto della cessata interclusione del proprio fondo, alla circostanza che, in sede di costituzione di servitù, egli avesse corrisposto uno specifico e determinato compenso per il peso imposto sul fondo altrui, obbligando detta disposizione il proprietario del fondo servente a "restituire" quanto ricevuto dal titolare del fondo dominante.

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