Cass. civile, sez. II del 2012 numero 2243 (16/02/2012)




In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ma si deve, invece, procedere a un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani uno all'altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore su chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità dell'inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2012 numero 2243 (16/02/2012)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti