Cass. civile, sez. II del 2012 numero 1240 (27/01/2012)



Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera e l'assunzione dell'impegno a eliminarli da parte dell'appaltatore implicano non soltanto l'accettazione delle contestazioni e la rinuncia a far valere l'esonero della garanzia previsto dall'art. 1667 c.c., ma determinano altresì l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa e autonoma rispetto a quella originaria, che non necessita di alcuna accettazione formale della controparte, cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai ex adverso riconosciuti e, quindi, svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo termine prescrizionale ordinario.

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