Cass. civile, sez. II del 2012 numero 11195 (04/07/2012)




L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma o esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, sia comunque frutto della volontà del de cuius, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.

In tema di imposta di successione, nel caso di impugnazione per falsità di un testamento olografo, proposta, nella specie, da colui che era stato istituito erede con un precedente testamento, qualora l'esito del giudizio sull'impugnazione determini il mutamento della devoluzione ereditaria, spetta a chi abbia indebitamente pagato l'imposta il diritto al rimborso della stessa, ai sensi dell'art. 42, comma I, lettera e), del d.lgs. n. 346/1990, da richiedere al competente ufficio finanziario, restando esclusa la sussistenza di un rapporto obbligatorio per ingiustificato arricchimento tra i diversi chiamati all'eredità o legatari.

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