Cass. civile, sez. II del 2012 numero 11191 (04/07/2012)




La norma di cui all’art. 1426 c.c., la quale esclude l’annullabilità del contratto concluso dal minore che con raggiri abbia occultato la sua minore età, è norma eccezionale e, quindi, non può trovare applicazione in ipotesi da essa non previste, come quella dell’occultamento dello stato di incapacità da parte dell’inabilitato o dell’interdetto. D’altra parte la condizione del minore non è certamente equiparabile a quella dell'interdetto o dell'inabilitato, posto che il minore può essere naturalmente capace di intendere di volere tant'è vero che l'art. 98 c.p. subordina l'imputabilità del minore che abbia compiuto i quattordici anni alla verifica di tale condizione. Viceversa, il malizioso occultamento dello stato di incapacità da parte dell'interdetto o dell'inabilitato appare difficilmente conciliabile con lo stato in cui i medesimi versano.

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