Cass. civile, sez. II del 2011 numero 8001 (07/04/2011)




Il "pactum fiduciae" con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad "substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c. c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo. Onere dell’attore è quindi quello di dimostrare l’esistenza dell’accordo scritto fiduciario che aveva preceduto o accompagnato la stipula del contratto di acquisto, con l'assunzione, da parte del fiduciario, dell’obbligo di retrocessione al fiduciante del bene immobile.

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