Cass. civile, sez. II del 2011 numero 5416 (08/03/2011)




Il comproprietario può usucapire la quota degli altri senza necessità di una vera e propria interversione, ma deve estendere il potere di fatto esercitato sulla cosa in termini di esclusività, godendone in modo inconciliabile con la possibilità di utilizzazione altrui e in modo da evidenziare la volontà di possedere uti dominus e non più semplicemente uti condominus , non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall’uso, dall’amministrazione e dalla manutenzione del bene.

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