Cass. civile, sez. II del 2011 numero 24330 (18/11/2011)



Il mero inadempimento di un'obbligazione non può, di per sé, dimostrare lo stato d'insolvenza, né il ritardo nel pagamento di alcune cambiali è sufficiente a giustificare la decadenza del debitore dal beneficio del termine, prevista dall'art. 1186 c.c., né, infine, il mero inadempimento di un'obbligazione dimostra una situazione di dissesto economico tale da impedire al debitore di far fronte ai propri impegni. In particolare, avuto riguardo alle ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non è dimostrativo di uno stato d'insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186 c.c.. Dimostrano, invece, uno stato d'insolvenza sia l'emissione di svariati decreti ingiuntivi a carico del debitore per importo rilevante sia la domanda da parte del debitore di essere ammesso alla procedura di amministrazione controllata.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2011 numero 24330 (18/11/2011)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti