Cass. civile, sez. II del 2011 numero 16235 (25/07/2011)




L’operazione di leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura. Deriva che l’eccezione dell’utilizzatore di inadempimento dell’obbligazione di consegna non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversa sull’utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole, in quanto contrastanti con l’obbligazione del concedente di procurare all’altra parte il godimento del bene. Ne consegue che deve essere confermato l’inadempimento a carico del concedente che non ha acquistato il veicolo oggetto del contratto non avendo verificato l’identità del vero proprietario del mezzo.

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