Cass. civile, sez. II del 2011 numero 11815 (27/05/2011)




In tema di appalto gli errori del progetto fornito dal committente ricadono su questo ultimo ed escludono la responsabilità dell’appaltatore solo quando questi si ponga, rispetto a quello, per espressa previsione contrattuale, come nudus minister, come passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza nessuna possibilità di iniziativa e vaglio critico, laddove in ogni altro caso la prestazione dovuta dall’appaltatore implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli.

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