Cass. civile, sez. II del 2010 numero 10858 (05/05/2010)




Qualora si debba procedure alla riparazione del cortile o dei viali d’accesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall’art. 1126 (lastrici solari di uso esclusivo) ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica dell’art. 1125, il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi col pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un’applicazione particolare del principio generale dettato dall’art. 1123, comma II.

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