Cass. civile, sez. II del 2009 numero 15368 (30/06/2009)


Ai fini della differenziazione tra vendita e appalto o contratto d’opera, quando alla prestazione di fare, tipica dell’una, si affianchi quella di dare - caratterizzante gli altri - deve aversi riguardo alla prevalenza o meno dell’attività sulla materia, da considerare non in senso oggettivo, ma con riguardo alla volontà dei contraenti, al fine di accertare, nei singoli casi: se la fornitura della materia sia un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell’opera e tutte le attività a tale fine intese l’oggetto effettivo e prevalente dell’obbligazione assunta dal produttore- venditore, come nelle ipotesi di realizzazione di un opus unicum o anche di un opus derivato dalla serie ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, nel qual caso di sé in presenza di un contratto di appalto o d’opera. Oppure, se dette attività costituiscano solo l’ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con l’assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, onde è la sola consegna del bene stesso l’effettiva obbligazione del produttore-venditore, e in tale caso si è in presenza di un contratto di compravendita.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2009 numero 15368 (30/06/2009)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti