Cass. civile, sez. II del 2009 numero 11747 (20/05/2009)




Costruita da parte dei provati di una strada vicinale sul loro terreno, la successiva asfaltatura da parte del Comune, con l'installazione, nel sottosuolo, di condutture per il gas, il telefono e lo scarico delle acque, incide solo sulla titolarità del godimento del bene e sulle modalità del suo esercizio, evidenziando l'asservimento di detta strada a fini pubblici, ma (non determinando un mutamento della consistenza e della struttura del preesistente manufatto) non ne implica l'acquisizione in proprietà dell'ente territoriale, la quale postula la trasformazione del suolo in una componente essenziale di un'opera pubblica e non può discendere da semplici varianti e migliorie inerenti all'utilizzazione di un'opera già esistente.

L'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico non implica la facoltà dei proprietari frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi su detta strada privata, comportando ciò un'utilizzazione più intensa e diversa, non riconducibile al contenuto dell'indicata servitù.

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