Cass. civile, sez. II del 2008 numero 26737 (06/11/2008)


In tema di condominio, nel caso in cui un condomino utilizzi la canna fumaria dell'impianto centrale di riscaldamento - nella specie per lo scarico dei fumi da una pizzeria - dopo che questo sia stato disattivato dal condominio, sussiste violazione dell'art. 1102 c. c., trattandosi non di uso frazionato della cosa comune, bensí della sua esclusiva appropriazione e definitiva sottrazione alle possibilità di godimento collettivo, nei termini funzionali praticati, per legittimare le quali è necessario il consenso negoziale, espresso in forma scritta "ad substantiam", di tutti i condomini.

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