Cass. civile, sez. II del 2008 numero 19029 (10/07/2008)


Le domande di nullità della donazione in quanto stipulata tra coniugi contro il divieto di cui all'art. 781 c.c. - poi dichiarato costituzionalmente illegittimo - e di nullità della donazione obnuziale per effetto del successivo annullamento del matrimonio, di cui all'art. 785, comma II, c.c., sono diverse per il titolo, in quanto la seconda si fonda sul carattere obnuziale della liberalità; ne consegue che, ove quest'ultimo elemento non sia stato tempestivamente dedotto, la domanda di nullità della donazione obnuziale deve ritenersi domanda nuova, non proponibile per la prima volta in grado di appello.

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