Cass. civile, sez. II del 2007 numero 6157 (16/03/2007)


Ai sensi dell'art. 1406 c.c. la cessione del contratto, che realizza un negozio plurilaterale, si perfeziona con l'accordo di tutti gli interessati (cedente, cessionario e ceduto), essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso, non abbia preso visione del contenuto dell'atto intervenuto fra cedente e cessionario, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo che sia stato determinato da tale circostanza; infatti, la notifica del contratto intercorso fra il cedente e il cessionario è prevista dall'art. 1407 cod. civ. nel caso in cui il ceduto abbia preventivamente manifestato il consenso alla cessione.Poichè,ai sensi dell'art. 1406 c.c, oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, occorre che le prestazioni poste a carico delle parti non siano state interamente eseguite, giacché in tal caso non è possibile la successione di un soggetto a un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto.

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