Cass. civile, sez. II del 2007 numero 12192 (25/05/2007)


Le porzioni della divisione ereditaria devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota. I crediti, non si dividono automaticamente, ma vengono ripartiti tra i coeredi con la divisione di tutta la massa ereditaria, per cui è vietato al singolo partecipe di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti ed è perciò necessario che qualsiasi atto che a essi si riferisca sia posto in essere congiuntamente da tutti i coeredi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2007 numero 12192 (25/05/2007)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti