Cass. civile, sez. II del 2006 numero 5092 (09/03/2006)


Ai sensi dell'art. 724, secondo comma, cod. civ., il coerede debitore del " de cuius ", al fine di assolvere alla propria obbligazione, deve conferire alla massa l'intero debito, imputandolo alla sua quota, e non anche pagare direttamente agli altri coeredi, che ne abbiano fatto richiesta, in proporzione alle quote loro spettanti.

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