Cass. civile, sez. II del 2006 numero 12654 (26/05/2006)


In tema di condominio, per innovazioni delle cose comuni devono intendersi le modifiche che importino l’alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In quanto novità, mutamento, trasformazione, le innovazioni consistono sempre nell’atto o nell’effetto del facere, pertanto, non viola la disciplina dettata in materia di innovazioni la delibera dell'assemblea dei condomini la quale si limiti a lasciare immutato lo "status quo ante" relativo all'utilizzazione o al godimento degli spazi comuni.

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