Cass. civile, sez. II del 2005 numero 7475 (12/04/2005)


Qualora sia fatta valere in giudizio la falsità di un testamento, l'azione di accertamento dell'inesistenza dell'atto soggiace allo stesso regime probatorio stabilito nel caso di nullità prevista dall'art. 606 c.c. per la mancanza dei requisiti estrinseci del testamento. L'onere della proposizione dell'istanza di verificazione del documento contestato (nella fattispecie la scheda olografa) incombe su colui che lo fa valere, vale a dire in capo all'erede testamentario, il quale in tal modo dovrà provare il fondamento del titolo dal quale ritrae la propria qualità ereditaria.

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