Cass. civile, sez. II del 2005 numero 18883 (28/09/2005)


L'assegnazione della casa familiare a seguito di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del vincolo matrimoniale si pone come provvedimento accessorio alla pronuncia di separazione personale, poichè regola i rapporti tra le parti con riferimento all'utilizzazione dell'immobile in cui questi avevano vissuto in regime di convivenza e esaurisce quindi i suoi effetti in tale contesto, senza alcun riflesso sulla proprietà del bene, essendo inidoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario.

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