Cass. civile, sez. II del 2005 numero 17562 (31/08/2005)


In ipotesi di inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta della controparte inadempiente, compreso il rimborso delle spese affrontate in vista del proprio adempimento e, specificamente, ove il contratto in questione sia costituito da un preliminare avente ad oggetto il trasferimento di una cosa determinata, gli esborsi sostenuti per la realizzazione di quest' ultima o, comunque, finalizzati a renderla conforme all'oggetto delle pattuizioni contrattuali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2005 numero 17562 (31/08/2005)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti