Cass. civile, sez. II del 2004 numero 9916 (24/05/2004)


A specificazione del principio generale di priorità gerarchica delle regole ermeneutiche soggettive (dall'articolo 1362 al 1365 del Cc) il legislatore ha attribuito nell'ambito della prima categoria, assorbente rilevanza al determinante criterio indicato nel comma 1 dell'articolo 1362 del Cc - eventualmente integrato da quello posto dal successivo articolo 1363 del Cc per il caso di concorrenza di una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito - onde qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti idoneo a rilevare con chiarezza e univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche se non si sia fatto ricorso ai criteri sussidiari, non solo a quelli oggettivi virgola, ma neppure a quello soggettivo del comma 2 dell'articolo 1362 del Cc, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti.

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