Cass. civile, sez. II del 2004 numero 9215 (14/05/2004)


Il criterio fondamentale di distinzione tra vendita di immobile a misura e vendita a corpo sta nel fatto che nella prima la determinazione dei confini della cosa venduta è effettuata attraverso la misurazione, mentre la seconda è caratterizzata dalla determinazione del bene in modo che esso resti identificato indipendentemente dalla misura: il relativo apprezzamento implicando valutazione della volontà contrattuale, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. I dati catastali, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo e ai confini indicati, mentre essi possono assumere valore determinante solo nel caso in cui le parti abbiano fatto riferimento esclusivo a essi e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi e i confini del bene.

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