Cass. civile, sez. II del 2004 numero 8125 (28/04/2004)


Qualora il regolamento edilizio preveda, da un lato, una distanza minima assoluta di metri dieci tra le costruzioni e, contemporaneamente, la facoltà di costruzione sul confine, sempre che lo spazio antistante sia libero sino alla distanza prescritta, il distacco minimo assoluto di dieci metri tra le costruzioni non si traduce, di riflesso, in un distacco minimo assoluto dal confine pari alla metà del precedente distacco (il che comporterebbe il divieto di costruire sul confine). Ne segue, pertanto, che chi costruisce per primo, ove non voglia mantenersi a cinque metri dal confine bene può scegliere di costruire sullo stesso, se lo spazio antistante è libero fino a dieci metri, in quanto è consentito al prevenuto, in alternativa al rispetto del distacco legale di dieci metri, di costruire in aderenza al fabbricato sul confine venendosi, in tale modo, a realizzare quel contemperamento degli interessi contrapposti cui si ispira la ratio della disciplina della prevenzione.In tema di distanza tra le costruzioni l'irrevocabilità della scelta del preveniente è condizionata all'attività posta in essere dal prevenuto che, solo ove abbia già costruito, adeguandosi alla prima scelta del preveniente, non può ritenersi obbligato a uniformarsi a una diversa, successiva, scelta dello stesso preveniente, che comporti modifiche sulla costruzione da lui prevenuto già posta in essere. Solo in tale caso, infatti, con la prima scelta può affermarsi che il preveniente ha esaurito tutte le facoltà che il principio di prevenzione gli consente di esercitare. (Nella specie, non avendo i prevenuti, dopo la prima scelta dei prevenienti di costruire a cinque metri dal confine, effettuato alcuna costruzione nello spazio antistante fino a dieci metri dal confine stesso, la Suprema corte ha ritenuto che correttamente il giudice del merito avesse dichiarato la legittimità della costruzione sul confine fatta dai prevenienti sulla base di altra concessione edilizia.).

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