Cass. civile, sez. II del 2004 numero 7655 (21/04/2004)


È possibile configurare una titolarità della proprietà frazionata in senso orizzontale nel sottosuolo, distinta dalla proprietà del suolo. In tale Ipotesi il rapporto tra le due proprietà va qualificato come servitus oneris ferendi, essendo il fondo sottostante tenuto a sopportare il peso dell'edificio soprastante. Ne segue, pertanto, che in una tale evenienza, da un lato, il proprietario del fondo servente non può fare alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo; dall'altro, lo stesso non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del fondo dominante, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente. Da quanto precede deriva, altresì, che i proprietari del sottosuolo (nella specie: di una grotta sottostante un edificio condominiale) non possono essere chiamati a contribuire alle spese di consolidamento destinate ad assicurare che lo strato tufaceo tra la volta e le fondamenta dell'edificio soprastante sia in grado di sopportare il peso di tale edificio

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