Cass. civile, sez. II del 2004 numero 7044 (14/05/2004)


Le norme sulle distanze legali, rivolte fondamentalmente a regolare rapporti tra proprietà contigue e separate, sono applicabili anche ai rapporti tra condomini di un edificio condominiale quando siano compatibili con l'applicazione delle norme particolari relative alle cose comuni, cioè quando l'applicazione di queste ultime non sia in contrasto con le prime; nelle ipotesi di contrasto prevalgono le norme sulle cose comuni con la conseguente inapplicabilità di quelle relativealle distanze legali che nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio sono in rapporto di subordinazione rispetto alle prime.

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