Cass. civile, sez. II del 2004 numero 24183 (30/12/2004)


Quando la determinazione dell'oggetto del contratto è rimessa all'equo apprezzamento di un terzo arbitratore, la manifesta iniquità, da cui discende l'invalidità della sua determinazione, sussiste se la sua valutazione è inferiore alla metà di quella equa, secondo il principio ricavabile dal disposto dell'art. 1448 c.c.

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