Cass. civile, sez. II del 2004 numero 23470 (17/12/2004)


Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. (Nella specie, relativa alla stipula di due contratti preliminari con i quali un soggetto da un lato si impegnava all'acquisto di un immobile e dall'altro si obbligava a vendere il medesimo bene a un terzo, la S.C, confermando la sentenza di merito, ha negato che fossero ravvisabili tanto il collegamento negoziale quanto il cosiddetto contratto aperto, configurabile solo per i contratti associativi e per quelli con comunione di scopo e non per i contratti di scambio).

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